Rincaro Energia: ammessa la risoluzione dei contratti con provvedimento del giudice

Negli ultimi mesi il notevole aumento del costo dell’energia ha inciso notevolmente, oltre che sui singoli cittadini, anche sui costi delle attività industriali e commerciali che fanno uso di tale risorsa.
La natura straordinaria di tali rincari, imputabile all’evento imprevedibile delle tensioni dei mercati conseguenti al conflitto in Ucraina, si è ipotizzato che potesse incidere sulla cogenza di molti contratti, vuoi di fornitura dell’energia stessa, vuoi dipendenti dal significativo consumo energetico, tale da ritenere alterato l’equilibrio contrattuale originario, così da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c.

Sul punto si è recentemente espressa anche la giurisprudenza: difatti il Tribunale di Arezzo ha dichiarato ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con il quale veniva richiesta la cessazione di un contratto di fornitura di servizi, in cui a causa dell’aumento del costo dell’energia, era sopravvenuto uno squilibrio notevole tra le obbligazioni contrattuali delle parti.
Prima di esaminare la pronuncia anzidetta, vediamo cosa stabilisce la normativa in tema di circostanze, straordinarie ed imprevedibili sopravvenute.

L’art. 1467 c.c. dispone, infatti, che: “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto”.

Da ciò consegue che l’eccessiva onerosità non può essere addotta nel caso di normali oscillazioni di mercato.

L’avvocato Chiara Micera

Inoltre, tale articolo dispone che: “La parte contro la quale è demandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni di contratto”.

La ratio della norma è quella di concedere alle parti uno strumento per riequilibrare il rapporto, secondo il principio superiore della conservazione del contratto, in questo caso a condizioni nuove, atteso che la stabilità e continuità dei rapporti favorisce il complessivo andamento dell’economia.
Il Tribunale di Arezzo, investito della questione, con l’ordinanza del 22.06.2022 ha dichiarato ammissibile il ricorso alla procedura prevista dall’art. 700 c.p.c., con il quale veniva richiesta l’emissione di un provvedimento d’urgenza per la risoluzione del contratto.
Infatti, con questo strumento giudiziario, chi ha fondato motivo di temere che nel tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può richiedere l’emissione di un provvedimento urgente, che mediamente viene concesso nell’arco di un mese.

Ai fini della concessione della tutela cautelare è necessario accertare l’esistenza del fumus boni iuris, inteso come verosimiglianza dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, e il periculum in mora, inteso come il danno derivante dal ritardo della decisione, ottenibile con la causa ordinaria, che come è noto, prevede l’attesa di qualche anno.

Entrando nel merito della questione, il ricorso è stato presentato da una Società che si occupava di fornire servizi di deposito, movimentazione e custodia di prodotti congelati e surgelati. Tra le parti era in corso un  “contratto di fornitura di servizi di deposito stoccaggio e movimentazioni merci”, adempimenti che venivano eseguiti utilizzando una cella frigorifera.

La parte ricorrente, con riferimento al fumus boni iuris ha dedotto la sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la violazione da parte della resistente del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, consistita nella totale indisponibilità dimostrata a fronte della richiesta avanzata dalla società ricorrente, di ricontrattare le condizioni contrattuali.

Con riferimento al periculum in mora, invece la ricorrente ha evidenziato il rischio che deriverebbe dal protrarsi della situazione a condizioni contrattuali immutate, in quanto condurrebbe ad una crisi irreparabile dell’impresa, con il concreto rischio anche per molti posti di lavoro di dipendenti.
Il Giudice, nel caso di specie, afferma come l’eccessiva onerosità sopravvenuta – atta a giustificare la risoluzione di un contratto di fornitura – non sia ravvisabile nella mera variazione del costo delle materie prime, rientrante nell’ordinaria oscillazione dei prezzi e dunque nell’alea normale del contratto, ma sussiste a fronte di cause abnormi di natura economica finanziaria, che incidono sui prezzi in maniera straordinaria e imprevedibile.

Nel caso oggetto della pronuncia qui in commento, il Giudice ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando il fatto che l’energia elettrica ha raggiunto dei costi non prevedibili e di gran lunga superiori rispetto alle normali oscillazioni di mercato.
Fondamentale per l’accoglimento del ricorso è stato il tipo di attività esercitata dalla società ricorrente, considerato che, ai fini dello svolgimento della stessa, l’energia elettrica costituisce risorsa indispensabile, e l’attività risulta dipendente dall’utilizzo di tale risorsa.

Per quanto riguarda la valutazione circa l’esistenza del periculum in mora, il Giudice ha ritenuto provata la crisi economica che ha colpito la società, con il conseguente effettivo rischio per la stabilità dei posti di lavoro dei dipendenti.

Di conseguenza è stata dichiarata la risoluzione immediata del contratto.
In conclusione, l’importanza di tale pronuncia consiste nel fatto che un giudice di merito ha affermato l’applicabilità dell’istituto della risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., anche nel caso di aumento del costo dell’energia elettrica, in presenza di un’attività commerciale dipendente dall’utilizzo della stessa, nonché di avere ritenuto ammissibile il ricorso alla procedura d’urgenza, creando un precedente giurisprudenziale di cui potranno avvalersi molti operatori in difficoltà per invocare la medesima tutela.

POST COMMENT

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *