Green Pass. Dal 15 ottobre scatta l’obbligo nelle aziende

Da domani entrano in vigore le norme sancite dal Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 che rende obbligatorio il possesso e l’esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Anche le aziende orafe, i laboratori artigiani, gli esercizi al dettaglio e tutte le imprese che lavorano per il settore dei preziosi dovranno adeguarsi.

Dopo settimane di dibattiti e proteste scatta domani l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Il regolamento è applicato a tutte le persone che svolgono attività lavorative all’interno delle aziende (con l’eccezione dei soggetti a cui viene documentata l’esenzione con certificazione medica) sia delle pubbliche amministrazioni sia a quelle private. Inoltre, per accedere alla pubblica amministrazione, oltre al personale dipendente, per l’accesso, dovranno essere muniti del green pass anche chi accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione (ad esempio chi fornisce corsi di formazione, corrieri che accedono alla struttura per le consegne, dipendenti di aziende appaltate per le pulizie etc…). In sintesi, l’unica categoria esclusa dall’obbligo è quella degli utenti che si rivolgono per ottenere i servizi forniti dagli Enti.

Nelle aziende private, gli operatori degli esercizi commerciali e tutti i lavoratori a qualunque titolo a prescindere dal contratto, devono ugualmente essere in possesso della certificazione.

Obbligo del Certificato

L’obbligo è sancito nell’Art. 1 del decreto: “Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo (1.1)” e la sua funzione di prevenzione non consente l’assegnazione del lavoro agile a chi non è in possesso della certificazione.

Sono validi ai fini della obbligatorietà anche: 1) test molecolare (valido 72 ore); 2) test antigenico rapido, (valido 48 ore); 3) il test molecolare su campione salivare.

Controllo del Green Pass

Il controllo e l’attendibilità del certificato verde dovrà avvenire per mezzo del processo di verifica attraverso un’apposita App gratuita (VerificaC19) che nel rispetto della privacy non memorizza le informazioni che saranno trattate. Il responsabile del trattamento è il Datore di lavoro che a sua volta potrà incaricare altre persone per mezzo di apposita delega.

L’accertamento può essere eseguito all’accesso alla struttura e il Decreto – inoltre –  invita ad utilizzare modalità di accertamento che “non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.

Il rifiuto di esibizione del certificato equivale al mancato possesso per cui, in quel caso, al personale dovrà essere impedito l’accesso e sarà considerato assente ingiustificato.

«In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio» (1.4).

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021).

Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1500 euro; per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Tutte le aziende, possono essere soggette a controlli esterni da parte di forse di polizia, forse armate e pubblici ufficiali, personale ispettivo delle aziende sanitarie e del lavoro competente per il territorio.


PS:  Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

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