Contratto di efficientamento energetico (epc): quando un investimento diventa “gratuito”

Raggiungere non solo una maggiore efficienza energetica e il conseguimento di risparmi economici ma il cliente si troverà un impianto energeticamente più efficiente ed ottimizzato senza necessità di investire.

Introduzione

Il contratto di efficientamento energetico, meglio noto con l’acronimo anglosassone EPC cioeè Energy Perfomance Contract, si tratta di una fattispecie contrattuale relativamente recente, regolata dal Decreto Legislativo 102/2014, che lo identifica come: ”un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”. 

Questo tipo di contratto prevede quindi un intervento sugli impianti da parte di un fornitore di una misura di efficientamento, allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza energetica e il conseguimento di risparmi economici per il beneficiario. Prevede inoltre, generalmente, lo spostamento del rischio dell’investimento in capo al fornitore, in quanto il capitale iniziale necessario per i lavori sarà messo a disposizione da questo e non dal beneficiario.

Il compenso del fornitore sarà parametrato ai risultati ottenuti e deriverà dal risparmio economico, che può essere condiviso o non tra questo e il beneficiario, ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento.

L’EPC è un contratto dal contenuto largamente demandato alla libera volontà delle parti, applicabile sia al settore pubblico che a quello privato, che sta trovando sempre un maggiore utilizzo in ambito europeo.

Avvocato Chira Micera

Profili Giuridici e Requisiti

Oggetto del contratto altro non è che l’individuazione, progettazione e raggiungimento di un determinato livello di efficienza energetica avente ad oggetto un determinato impianto/edificio, tale da permettere al cliente di ottenere un risparmio per quanto concerne le spese energetiche. Le parti coinvolte sono quindi, generalmente, il cliente (pubblico o privato) e l’azienda di servizi energetici – denominata anche ESCo, eventualmente coinvolgendo anche investitori terzi – con quest’ultima che si impegna a svolgere determinati interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico di un determinato edificio, ottenendo come compenso e remunerazione per l’attività prestata tutto o parte del risparmio in bolletta conseguito dal cliente lungo la durata contrattuale. Come stabilito dal decreto legislativo 102/2014, precisamente all’allegato n. 8, sono previsti dei requisiti minimi per quanto concerne il suo contenuto, che deve comprendere:


  1. un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; 
  2. i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
  3. la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
  4. un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  5. data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
  6. un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
  7. l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
  8. disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
  9. un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
  10. disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
  11. disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);  
  12. informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

Questo contratto, sebbene venga indicato dall’ordinamento italiano come un contratto nominato, cioè previsto dalla legge, manca di una completa identificazione della fattispecie in tutti i suoi elementi, essendo quindi un contratto atipico, il cui contenuto è principalmente demandato alla libera contrattazione tra le parti, in osservanza degli artt. 1321 e segg. del Codice civile.

Unico vincolo alla contrattazione rimane il rispetto dei requisiti minimi indicati dal legislatore e, pertanto, si configura come un istituto contrattuale estremamente variabile, da adattare di volta in volta, in ragione del singolo caso specifico. 

EPC: Diverse condizioni contrattuali

Esistono comunque delle tipologie contrattuali, consolidate nella prassi europea, a cui fare riferimento, e che si differenziano per come modulano alcuni elementi essenziali del rapporto quali la ripartizione dei rischi, la copertura finanziaria, le modalità della remunerazione e il momento di acquisizione della proprietà dell’impianto da parte del cliente, oltre che dalla durata contrattuale.

I principali tipi di EPC sono quattro:

  1. Il First out: la remunerazione alla ESCo viene corrisposta utilizzando l’intero risparmio conseguito dal cliente. L’impianto è di proprietà dell’ESCo stessa fino alla scadenza del contratto, dopodiché diventa di proprietà del cliente e la durata media è di 3-5 anni.
  2. Il First in: l’azienda di servizi energetici garantisce al cliente una determinata riduzione della spesa energetica storica sostenuta negli anni precedenti all’intervento – ad es. prendendo come riferimento le ultime fatture garantisce uno sconto medio annuo sulla spesa di un certo valore – e trattiene l’eventuale ulteriore risparmio economico a titolo di remunerazione. La ESCo sarà proprietaria degli impianti e responsabile della gestione sino alla conclusione del contratto, terminato il quale entreranno nella proprietà del cliente. Sostanzialmente al cliente viene garantito: un costo fisso sulla futura spesa energetica; la rateizzazione in importi fissi mensili con eventuale conguaglio annuale a favore; la riduzione dei costi amministrativi; il conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito, e la durata media è di 5-10 anni. La differenza con la prima tipologia di EPC è nel fatto che in questo caso il cliente, oltre all’intervento di ammodernamento degli impianti, ottiene anche un certo risparmio immediato sulla spesa energetica, che non sarà quindi interamente assorbito dalla ESCo, motivo per cui la durata contrattuale è maggiore rispetto all’EPC precedente.
  3. Lo Shared Savings: il capitale viene messo a disposizione dal fornitore che, fino alla scadenza del contratto, detiene la proprietà degli impianti. Il risparmio viene invece diviso tra le parti, determinando la quota di risparmio pro capite sulla base di uno studio di fattibilità, quota che andrà a rimborsare l’investimento del fornitore. Spirati i termini contrattuali la proprietà dell’impianto si trasferisce al cliente e la durata media, superiore a 10 anni. Le differenze con le tipologie precedenti si sostanziano in un risparmio medio maggiore per il cliente e in un guadagno medio inferiore per la ESCo. Motivo per cui la durata media di questo contratto è maggiore rispetto ai due citati sino ad ora.
  4. Il Guaranteed Savings (risparmio garantito): il soggetto finanziatore è il cliente o un soggetto terzo. Nel secondo caso il cliente sottoscrive il prestito e il fornitore normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, impegnandosi a garantire un certo livello di rendimento (in base al quale riceve il compenso) e che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base di un’analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio consiste in un indennizzo riconosciuto al cliente in caso di consumi maggiori rispetto a quelli garantiti e nel trasferimento al cliente dei risparmi superiori rispetto a quelli previsti. Durata media: 4-8 anni.  Peculiarità: qui è il cliente ad investire il capitale iniziale (anche mediante ricorso a prestiti). Viene concordato con la ESCo un certo livello di rendimento e un certo risparmio garantito. Il cliente continuerà a pagare le utenze e la ESCo riceve un compenso per la sua attività di gestione. Questi due costi, sommati, non saranno comunque mai superiori rispetto alla spesa storica calcolata in base alle precedenti fatture energetiche, garantendo sempre un risparmio minimo concordato. Qualora i risparmi fossero inferiori rispetto a quanto garantito il fornitore corrisponderebbe un indennizzo a favore del cliente e qualora i risparmi fossero superiori alle attese questi andrebbero di norma sempre in favore del cliente.

A questi si aggiungono poi:

Il Four Step, che si basa sul finanziamento degli interventi in 4 fasi. Nella prima si ottimizza la conduzione ordinaria; nella seconda si utilizzano i risparmi ottenuti per finanziare gli interventi di efficientamento più semplici ed economici; nella terza i risparmi generati finanziano gli interventi di media entità; nella quarta i risparmi complessivi ottenuti forniscono le risorse economiche per gli interventi a carattere maggiormente oneroso (strutturali); lo Chauffage, in cui il fornitore si assume la gestione degli impianti e il pagamento delle bollette energetiche e delle fatture dei combustibili per tutta la durata del contratto, ottenendo come compenso un importo pari alla spesa energetica che il cliente affrontava prima dell’entrata in vigore del contratto meno uno sconto concordato; ed il Contratto Servizio Energia “Plus”- secondo alcuni non appartenente proprio alla categoria degli EPC c’è ancora un contrasto dottrinale – nel quale al contratto di fornitura energetica si lega un obbligo di efficientamento energetico per la climatizzazione del 10% rispetto al corrispondente indice indicato nell’attestato di prestazione energetica, conseguito attraverso diversi possibili interventi. Il risparmio può essere utilizzato in più modi, la cui definizione sarà liberamente pattuita nel contratto.

Per quanto riguarda quest’ultima fattispecie contrattuale parte della dottrina ritiene che tale contratto non sia un EPC, in quanto l’obbligazione di miglioramento energetico viene considerata come aggiuntiva e secondaria rispetto quella principale, che risulterebbe essere la fornitura energetica e manutenzione.

Struttura del Contratto

Il contratto di EPC coinvolge solitamente due o tre soggetti, individuati nel cliente, nel fornitore e, eventualmente, in un ente finanziatore (scelto solitamente dal fornitore energetico).

Questo contratto genera una obbligazione di risultato – il cui fine è quindi quello di raggiungere determinati obiettivi prefissati nel contratto – dal momento che la remunerazione della società energetica è basata sui risparmi ottenuti in termini di efficienza del sistema energetico. Pertanto, occorre in primis stabilire la base di partenza su cui parametrare gli effettivi risparmi eventualmente conseguiti a seguito dell’intervento di efficientamento. Per la valutazione dei risparmi energetici si fa generalmente riferimento al protocollo IPMVP e la norma ISO 5001510, al fine di stabilire in modo univoco e preciso l’effettivo risparmio conseguito in termini di consumo di energia.

Conclusioni: I Vantaggi degli EPC

Dopo aver analizzato sinteticamente la disciplina di questa nuova tipologia contrattuale pare opportuno analizzare quelli possono essere i suoi importanti vantaggi.

Parlando del contratto di EPC in generale, escludendo il guaranteed savings, non è previsto alcun investimento iniziale di capitale da parte del cliente, che ottiene a suo favore interventi di efficientamento energetico da parte di una ESCo, senza pagare, di fatto, nulla in più di quanto non facesse già prima dell’intervento di efficientamento (First Out) o, addirittura, ottenendo anche un risparmio in termine di spese energetiche (First In e Shared Savings).

Il pagamento dell’intervento migliorativo verrà conseguito attraverso la corresponsione (integrale o parziale), alla società che lo ha eseguito, dei risparmi ottenuti in termini di minori consumi energetici. Considerando, quindi, che maggiore sarà il risparmio energetico e maggiore sarà il guadagno della ESCo, pare ovvio che l’azienda cercherà di svolgere il proprio intervento nel modo migliore possibile, in quanto ne andrà del suo stesso utile. Al tempo stesso il cliente si troverà un impianto energeticamente più efficiente ed ottimizzato senza necessità di investire e, spirati i termini contrattuali, oltre all’impianto migliorato, otterrà anche il frutto dei risparmi che conseguirà in termini di spesa energetica.

Pertanto nella maggior parte dei contratti di EPC, il cliente risparmierà il capitale necessario ad effettuare l’intervento migliorativo degli impianti; otterrà un risparmio economico in termini di consumi e si troverà, al termine del contratto, un impianto rinnovato ed efficiente di sua proprietà, oltre al conseguimento in via integrale di tutti i risparmi economici per i consumi successivi al termine del contratto.

Inoltre, essendo un contratto, de facto, atipico, cioè il cui contenuto non è fissato per legge, vi è un’amplissima possibilità di adattare il contenuto dello stesso in base alle esigenze delle parti coinvolte, ma attraverso una stesura che regolamenti, variando di volta in volta, i contenuti dell’EPC. Esso vede infatti, necessaria la costruzione di un sistema di relazioni sia economiche che contrattuali tra diversi soggetti, alcuni dei quali essenziali (ESCo e cliente) ed altri eventuali (finanziatori o gestori terzi). Sarà pertanto necessaria la redazione di un contratto che vada a fissare e tutelare in modo soddisfacente i diversi obblighi e diritti delle varie parti coinvolte, compito che si fa più arduo qualora l’obbligazione assunta dalla ESCo sia di risultato e non di mezzi, ed il raggiungimento è anche condizionato dalla condotta del cliente stesso, nell’adozione di una serie di misure comportamentali da far rispettare anche a tutte le sue maestranze.

Per concludere, considerando il risparmio economico per il cliente, il trasferimento dei costi e del rischio dell’investimento in capo alla società energetica che svolge l’intervento, l’ottenimento al termine del contratto di un impianto ammodernato e più efficiente di prima (sostanzialmente a costo zero) e l’ulteriore maggior risparmio che verrà conseguito al termine del contratto (quando questo non sarà più diviso con la ESCo), non c’è da stupirsi sul perché questa nuova fattispecie contrattuale sia in così forte espansione.

Studio Legale Micera

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