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Più trasparenza sulle commissioni bancarie

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ONERI PRESTABILITI SUI FIDI E SUGLI SCONFINAMENTI

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha emanato il 30 giugno un decreto, in attuazione  dell’art. 117-bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.),  che detta le nuove regole sugli oneri relativi agli affidamenti ed agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.
Tali regole si applicano sia ai rapporti con i consumatori che in quelli con le imprese ed i professionisti, ed entrano in vigore il 1 luglio.
I contratti in corso al 1 luglio 2012 dovranno essere adeguati entro il 1 ottobre 2012 alle disposizioni del presente decreto.

Queste le tipologie di rapporti interessate dalle nuove regole :

  1. le aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento;
  2. gli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di fido;
  3. gli sconfinamenti dei fidi in conto corrente;
  4. gli affidamenti e gli sconfinamenti, concessi dagli istituti di pagamento a valere su conti di pagamento;
  5. gli sconfinamenti su carte di credito.

 

 I FIDI

Questi sono i soli oneri a carico del cliente per i contratti di fido di cui alle lettere a) e d) del precedente paragrafo:

  1. commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione è liberamente determinato nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento. La commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
  2. tasso di interesse.

Sono vietati oneri diversi dalla commissione onnicomprensiva, la quale incorpora anche la commissione per l’istruttoria, le spese per il conteggio degli interessi ed ogni altra spesa relativa al fido.
Restano a parte, e quindi non comprese nella commissione onnicomprensiva le imposte, le spese notarili, le spese per l’iscrizione di ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento.
La commissione si applica sul totale della somma messa a disposizione del cliente, in base al contratto, e per il periodo in cui la somma stessa è effettivamente messa a disposizione. Una eventuale estinzione anticipata del rapporto comporta la restituzione della parte eccedente della commissione.
Il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

 

GLI SCONFINAMENTI

Le nuove norme dovrebbero porre un freno ai costi incontrollabili degli scoperti di fido e di conto corrente.
Agli sconfinamenti potranno essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

  1. una commissione di istruttoria veloce;
  2. un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.

La commissione di istruttoria veloce è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento se quest’ultimo è superiore a 5.000 euro. Non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;

Il Decreto prevede che la commissione, in linea generale, non deve superare i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l’istruttoria veloce; quindi, tale commissione deve avere un importo “ragionevole” e essere riferita a costi direttamente connessi all’istruttoria.

La commissione si applica solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; In ogni caso si applica solo sullo scoperto relativo al saldo disponibile e non sul saldo per valuta.
A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, non può comunque essere applicata più di una commissione.
I casi nei quali può essere applicata la commissione devono essere resi noti alla clientela.
Questi sono i soli oneri attribuibili al cliente in caso di sconfinamenti.
In caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l’extrafido si applica esclusivamente ali ‘importo dello sconfinamento.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

a) nei soli rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

  • per gli sconfinamenti in assenza di fido o per gli utilizzi extrafido, il saldo passivo complessivo (oppure l’ammontare complessivo degli utilizzi) è pari o inferiore a 500 euro;
  • lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il consumatore può beneficiare dell’esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.

b) nei rapporti con tutte le tipologie di clienti, lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.