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Il cassiere distratto rischia il licenziamento

Cassazione: non emettere lo scontrino fiscale è una grave violazione disciplinare

scontrino1 Il cassiere distratto rischia il licenziamento

Si può licenziare per giusta causa il cassiere che omette di battere gli scontrini, anche se si accerta che il danno patrimoniale subito dall’azienda è di lieve entità.

Lo ha stabilito la VI sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18 maggio 2012, n. 7965.

La Suprema Corte ha giudicato non lieve, dal punto di vista disciplinare, il comportamento del dipendente, in quanto esso ha esposto l’azienda al rischio di essere pesantemente sanzionata in caso di controlli sull’emissione degli scontrini fiscali.

Inoltre, tale comportamento avrebbe potuto preludere ad una possibile appropriazione indebita del denaro incassato da parte del lavoratore; se poi vengono accertati degli ammanchi di cassa, anche di modesta entità, ci sono tutti i presupposti perché venga meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, e quindi sia legittimo procedere al licenziamento per giusta causa.

  • Scrive la Suprema Corte: “l’attribuzione delle mansioni di cassiere è indice di un particolare livello di fiducia, da parte del datore di lavoro, cui deve corrispondere una particolare diligenza nello svolgimento dei corrispondenti compiti;  in questo ambito, la mancata emissione degli scontrini fiscali, che si traduce nella mancata registrazione dei corrispondenti incassi – pur potendo, già di per sè, integrare un comportamento di pericolo prodromico ad eventuali possibili appropriazioni indebite, da parte del cassiere – può costituire un comportamento idoneo a giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare ovvero un comportamento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ove, come nella specie, sia accertato e non contestato che oltre all’omessa scontrinazione vi siano stati degli ammanchi in cassa, a prescindere dalla relativa entità”

Anche se il dipendente è in buona fede e non vi è intenzione fraudolenta nel suo comportamento, la sua negligenza è sufficientemente grave a giustificare il licenziamento, in quanto il comportamento del lavoratore mina irreparabilmente il rapporto fiduciario tra lui ed il datore di lavoro.
È utile ricordare, visto Il tema trattato, le modifiche all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori riguardo alla disciplina dei licenziamenti introdotte recentemente dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro.

La causa di cui abbiamo parlato si è svolta prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Cosa sarebbe accaduto se queste fossero già state in vigore?

Il lavoratore avrebbe dovuto provare, per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro,  che il fatto imputatogli non sussisteva, cioè che non era mai accaduto. Non sarebbe stato sufficiente dimostrare che tale comportamento non doveva essere considerato grave dal punto di vista disciplinare e quindi non meritevole di licenziamento, poiché in questo caso l’art. 18 riformato prevede solo un indennizzo per il lavoratore e non la reintegra nel posto di lavoro.

Marco Cantarella